Sostituirlo con il seguente:
Art 20.
(Soppressione dell'obbligo di versamento degli acconti di imposta)
1. Per il periodo di imposta relativo all'anno successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non sono dovuti acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il saldo scaturente dalle relative dichiarazioni dei redditi potrà essere versato a partire dal 30 giugno 2021 anche mediante rateizzazione mensile fino a un massimo di 24 rate.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.