Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Gli atti dei rimborsi dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi e per gli effetti del presente decreto sono esenti della azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge Fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e non sono soggetti all'azione di cui agli articoli 2901, 2902 e 2903 del codice civile.