Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 7 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente comma:
«7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 642 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere il seguente periodo: “ovvero che le imprese hanno l'obbligo di impiegare in forza di disposizioni normative o per ragioni di sicurezza alimentare”;
b) al comma 666, aggiungere il seguente periodo: “Sono altresì esclusi dall'imposta di cui al comma 1 le bevande edulcorate con un contenuto minimo di frutta pari o superiore al 50 per cento”».