Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis.
(Abilitazione consulenti finanziari con modalità a distanza)
1. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, la prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 può svolgersi con modalità a distanza».