Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dalla dichiarazione IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 sono prorogati al 30 settembre 2020.
9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 9-bis.