Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 1-bis, articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale o altri immobili strumentali, l'ammontare complessivo, in deroga al citato importo di 96.000 euro, è calcolato sui valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile».