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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.059. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.059.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis.
(Compensazione dei crediti di imposta relativi alle imposte dirette)

  1. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, maturati nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere effettuata anche prima della presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
  2. All'articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «700.000 euro» sono sostituite dalle parole: «euro 1.000.000».
  2. Dopo l'articolo 18-bis è aggiunto il seguente:

Art. 18-ter.
(Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
   a) nel comma 1, al primo periodo le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;
   b) al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
   c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.»
  3. Dopo l'articolo 18-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 18-quater.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».
  4. Dopo l'articolo 18-quater è aggiunto il seguente:

Art. 18-quinquies.
(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 32 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».
   «2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.».
  5. Dopo l'articolo 18-quinquies è aggiunto il seguente:

Art. 18-sexies.
(Sospensione dei termini relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio)

  1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 3 è sostituito dal seguente:
   «Sono differiti al 31 gennaio 2021 i termini di versamento del 28 febbraio 2020 e del 31 maggio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché i termini di versamento del 31 marzo 2020 e del 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I versamenti delle rate di cui al periodo precedente possono essere effettuati, senza applicazione di interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato».
  6. Dopo l'articolo 18-sexies è aggiunto il seguente:

Art. 18-septies.
(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

  1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente:
   «I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1».
  7. Dopo l'articolo 18-septies è aggiunto il seguente:

Art. 18-octies.
(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

  1. In considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19, per il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica, di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  2. Il periodo di imposta in corso all'8 marzo 2020 può essere considerato un «periodo di non normale svolgimento dell'attività» ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente, resta fermo il riconoscimento dei benefici premiali di cui al comma 11 del citato articolo 9-bis, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al successivo comma 12.