Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Sospensione provvedimenti esecutivi proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera)
1. Al fine di garantire misure di sostegno in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga articolo 111, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera non possono essere dati in pegno o essere pignorati ovvero essere sequestrati secondo la norma del Codice di procedura civile fino al 31 dicembre 2020.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, i pagamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione in cinque anni con rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.