Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;
2) alla lettera a) le parole: «23 e 24» sono sostituite dalle seguenti: «23, 24, 25 e 25-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, relativi alle imposte dirette e indirette»;
3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis) relativi alle entrate di competenza degli enti locali»;
b) al comma 5, primo periodo:
1) le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
2) le parole: «5 rate» sono sostituite dalle seguenti: «24 rate»;
3) le parole: «dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal mese di settembre 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.