Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Ampliamento occupazione di spazi e aree pubbliche)
1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sugli esercizi commerciali e i pubblici esercizi è riconosciuto ai Comuni, per l'anno 2020, la facoltà di concedere spazi aggiuntivi.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.