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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0239. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0239.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44)

  1. Al fine di evitare che gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 aggravino ulteriormente la situazione delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, all'articolo 20, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
  «7-quater. La decorrenza dei termini per la riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e delle proroghe previste dal presente articolo riprende contestualmente all'attività di corresponsione dell'elargizione. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili.».

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.