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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0226. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0226.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini dei versamenti relativi agli istituti deflativi del contenzioso)

  1. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 settembre 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi relativi al periodo di sospensione, entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.