Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi)
1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, al primo periodo le parole: 31 maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2020;
b) al comma 6, le parole: 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2020;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.