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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0225. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0225.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, al primo periodo le parole: 31 maggio 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2020;
   b) al comma 6, le parole: 30 giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2020;
   c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.