Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Sospensione del versamento dell'imposta municipale propria per teatri, cinema, luoghi dello spettacolo, centri sportivi)
1. In relazione agli immobili adibiti alla promozione della cultura e dell'attività sportiva rientranti nelle categorie catastali A/9, B/6, C/4, C/5, 0/3, D/6, i soggetti passivi dell'imposta municipale propria possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi entro il giorno 16 giugno 2021.