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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0176. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
18.0176.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

  1. All'articolo 61, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 apportare le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite da: «30 giugno 2020»; b) al comma 1, lettera a), le parole: «24 e 29» sono sostituite dalle seguenti: «24, 25, 25-bis e 25-ter»;
   b) al comma 4, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;
   c) il comma 5 è abrogato.
  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.