Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020» e le parole: «effettuati in unica soluzione entro il» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal»;
b) al comma 3, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I versamenti sospesi ai sensi del presente comma sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal mese successivo al termine del periodo di sospensione».