Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di sospensione dei termini)
1. All'articolo 112, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché» sono soppresse.