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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.4. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
14.4.

  Apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 200 milioni;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. In applicazione del presente articolo, ai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1 dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Credito Sportivo eroga un finanziamento con rimborso a 60 mesi e con pre-ammortamento di un anno. La domanda per l'ottenimento del finanziamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, deve essere determinata ed evasa dall'istituto del Credito Sportivo o da altro istituto bancario entro 30 giorni dal ricevimento formale. L'entità finanziabile è stabilita:
   a) per un importo massimo relativo all'80 per cento delle somme non incassate dall'associazione o società sportiva per l'inattività sportiva-gestionale risultante dalle scritture contabili e dall'auto certificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato;
   b) per un ulteriore importo relativo alla riduzione del fatturato preventivato e inerente al periodo successivo alla riapertura e ripresa dell'attività risultante dalle scritture contabili dell'anno precedente e dall'autocertificazione redatta a norma di legge da soggetto interessato.».
   c) sostituire il comma 3 con il seguente:
   «Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12. Quanto a 175 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».