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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.1. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
14.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.
(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

  1. Sostituire il comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 con:
  «12. Presso l'istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi. Ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica e ai programmi di valorizzazione di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 predisposti dagli Enti del Terzo Settore per iniziative di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  12-bis. Il fondo può prestare garanzia totale, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo del 23 luglio 1999 n. 242 e ai programmi di valorizzazione predisposti dagli Enti del Terzo Settore per iniziative di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
  12-ter. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi al tasso massimo dell'1,5 per cento, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, e per i programmi di valorizzazione di cui al precedente comma 2 secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo. Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'istituto per il Credito Sportivo è autorizzato a concedere garanzia anche fino al 100 per cento del mutuo erogato.
  Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
  12-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 180 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l'anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.».