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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.061. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
14.061.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incentivi per la ripresa produttiva delle Micro imprese)

  1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa produttiva è riconosciuto alle micro imprese, così come individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 maggio 2005, un incentivo per l'anno 2020 in misura pari ai costi sostenuti nel semestre giugno-dicembre 2019, ad accezione dei costi del personale.
  2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso quanto al 20 per cento come contributo a fondo perduto e quanto all'80 per cento come prestito a tasso zero, garantito dalla Stato, da restituire in 8 rate semestrali a partire dal 31 gennaio 2021.
  3. Il prestito di cui al comma 2 è concesso direttamente dal Ministero dello sviluppo economico all'impresa che ne fa richiesta. La richiesta vale quale titolo di debito in favore del concedente.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione.
  5. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 miliardo di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione:
   a) del programma operativo nazionale complementare (PON) Imprese e Competitività 2014-2020 quanto a 800 milioni di euro;
   b) del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2004, n. 307 quanto a 25 milioni di euro;
   c) del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009 quanto a 25 milioni di euro;
   d) Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1 della legge n. 196 del 2009 quanto a 150 milioni di euro.