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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.053. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
14.053.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Potenziamento della disciplina di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni)

  1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può avere rilevanza solo civilistica e contabile, a partire dal bilancio di esercizio in cui viene eseguita, qualora la società non eserciti la relativa opzione e non provveda al versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699. La riserva di rivalutazione è distribuibile alle condizioni previste dall'articolo 13, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
  2. Le aliquote dell'imposta sostitutiva di cui al comma 699 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono ridotte alla misura del 6 per cento per i beni ammortizzabili e del 5 per cento per i beni non ammortizzabili.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche all'esercizio successivo a quello cui si applica la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.