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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.0118. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
14.0118.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Concessione di un contributo a fondo perduto)
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per Vanno 2020, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nei settori rientranti nei codici ateco 56,96.02.01,96.02.02,96,02.03 e 93.13, e la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, è concesso un contributo a fondo perduto.
  2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto in misura pari alla riduzione di fatturato registrata nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta dei contributo, entro il limite massimo del 30 per cento per ciascun beneficiario.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, denominato «Fondo emergenza COVID-19» con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1,500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per io sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.