stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.0115. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
14.0115.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure di sostegno finanziario)

  1. Al fine di sostenere le attività economiche danneggiate dall'epidemia di COVID-19, le misure di sostegno finanziario di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle categorie di imprese rientranti nei codici ateco 96.02.01, 96.02,02, 96,02.03.
  2. Per le categorie di cui al comma 1, le misure di cui alla lettera c), articolo 56, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese sino al 30 aprile 2021.
  3. La dotazione della sezione speciale istituita dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 1.500 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 dei decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.