All'articolo 13, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo garanzia. Sono vietate le compensazioni con affidamenti già in essere.