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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.48. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.48.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) ogni operatore finanziario e del credito è tenuto a garantire che almeno il 10 per cento dei propri impieghi già garantiti dal Fondo di Garanzia e di quelli perfezionati nell'esercizio 2020, sia reso operativo in favore di programmi di investimento e/o di rinegoziazione del debito proposti da start-up innovative e da spin-off universitari, senza vincoli di spesa e fino ad un massimo, per ciascuna operazione, di euro 850.000,00. Nel caso in cui il beneficiario si trovi ancora nella fase di prototipazione e di setup del progetto e non abbia, conseguentemente, ancora prodotto ricavi, ii piano di investimento dovrà essere dimensionato fino ad un massimo, per ciascuna operazione, di euro 500.000,00, salvo che per operazioni che prevedano anche la rinegoziazione del debito per le quali resta fissato il massimale di euro 850.000,00. Tali programmi saranno presentati mediante autocertificazione del beneficiario resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e di importo di cui alla presente lettera, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di Garanzia, al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europa (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. Le operazioni di rinegoziazione del debito e/o di nuova liquidità possono essere perfezionate anche su finanziamenti già garantiti dal Fondo di Garanzia. Gli operatori finanziari e del credito sono obbligate ad istruire le operazioni senza valutazione del merito creditizio fino alla concorrenza della riserva del 10 per cento precedentemente specificata e senza la richiesta di ulteriori garanzie. In caso di eventuali futuri default delle aziende beneficiarie delle operazioni di cui al presente punto, gli operatori finanziari e del credito non dovranno iscrivere i crediti nella sezione NPL.