Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le piattaforme di social lending e/o di crowdfunding autorizzate ai sensi della normativa italiana ovvero comunitaria, anche nelle more dell'emanazione del decreto di cui articolo 18 comma 6 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34.