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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0503. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0503.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Credito di imposta transizione 4.0)
  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019. n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 211 è sostituito dal seguente: «Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 500.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, all'80 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.»;
   b) al comma 216, sostituire le parole «autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2021»

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 300 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.