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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.046. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.046.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure di rilancio del comparto vitivinicolo)

  1. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 10 è sostituito dai seguenti:
  «10. La resa massima di uva a ettaro delle unità vietate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate, tenuto conto delle specificità territoriali.
  10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le aree vietate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga. Per l'anno 2020 Consorzi di Tutela possono approvare la riduzione delle rese per ettaro con approvazione del Consiglio di Amministrazione, in deroga alle disposizioni vigenti».

  2. Al fine di favorire la vendita telematica dei prodotti viti vinicoli, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disposizioni volte a semplificare la vendita diretta Online, autorizzando i consorzi o le associazioni di produttori delle strade del Vinosa svolgere il ruolo di sostituto fiscale che gli assodati possono utilizzare per la vendita, per la spedizione, per la creazione di depositi fiscali virtuali nei vari Paesi e per l'assolvimento delle accise.
  3. Al fine di smaltire le eccedenze di vini comuni e per garantire una adeguata produzione di alcol etilico e disinfettanti a base alcolica, è stanziato l'importo di 30 milioni per l'anno 2020, da destinare ai produttori e detentori di vino da tavola di produzione nazionale che cedono il proprio prodotto, detenuto alla data dell'8 aprile 2020, a distillerie riconosciute nel territorio nazionale. Il relativo contributo erogato a favore dei produttori e detentori di vino per la cessione dei loro prodotti è fissato a 1,5 euro/grado/ettolitro. Il pagamento del contributo è condizionato alla dimostrazione del pagamento di un prezzo di acquisto da parte delle distillerie almeno pari all'importo dell'aiuto. All'onere di cui alla presente legge pari nel limite 30 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 II Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto di natura non regolamentare, le relative disposizioni attuative.