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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.042. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.042.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo di sostegno alla pianificazione del passaggio generazionale delle imprese-Fondo SCORING)

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo, denominato, «Fondo Scoring», con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato a sostenere integralmente le spese di consulenza delle micro, piccole, medie e grandi imprese per la pianificazione del passaggio generazionale delle imprese di cui al presente comma.
  2. Le spese di cui al comma 1 sono certificate dalla Camera di Commercio del relativo ambito territoriale.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.