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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.037. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.037.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure temporanee di supporto al capitale circolante delle imprese mediante dilazioni di pagamento dei crediti commerciali ceduti ex legge n. 52/91)

  1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le imprese i cui debiti d'impresa siano stati ceduti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 (Testo unico bancario) e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono avvalersi, dietro comunicazione, di una dilazione di pagamento pari a 180 giorni per i debiti ceduti entro la data di pubblicazione del presente decreto e in scadenza tra il 29 febbraio e il 31 dicembre 2020.
  3. Su richiesta del cessionario con indicazione dell'importo massimo garantito, le dilazioni di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 37 comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, nella misura del 100 per cento dell'importo in conto capitale. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro e comunque non oltre 12 mesi ulteriori.
  4. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata dalla dichiarazione con la quale l'impresa debitrice riconosce incondizionatamente il debito rappresentato dalle fatture cedute e autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
  5. La cessione dei crediti oggetto di dilazione ai sensi del comma 2 non è revocabile ai sensi dell'articolo 67 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e degli articoli 6 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
  6. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data della comunicazione, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
  7. Le misure di cui ai commi da 2 a 5 si applicano anche ai crediti commerciali acquistati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto ed in scadenza entro il 31 dicembre 2020, a condizione che le esposizioni dell'impresa cedente e dell'impresa debitrice non siano, alla data della comunicazione di cui al comma 2, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.