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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.027. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.027.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Erogazione della liquidità alle imprese)

  1. I finanziamenti per il sostegno alla liquidità delle imprese concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 13 sono erogati con le seguenti modalità:
   a) per i professionisti, i lavoratori autonomi, le partite iva, le micro e piccole imprese entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;
   b) per le medie imprese entro quattordici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;
   c) per le grandi imprese entro ventuno giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.