Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Erogazione della liquidità alle imprese)
1. I finanziamenti per il sostegno alla liquidità delle imprese concessi ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 13 sono erogati con le seguenti modalità:
a) per i professionisti, i lavoratori autonomi, le partite iva, le micro e piccole imprese entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;
b) per le medie imprese entro quattordici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;
c) per le grandi imprese entro ventuno giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.