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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.026. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.026.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Agevolazioni per piccole e medie imprese e professionisti)

  1. Alle piccole e medie imprese e ai professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concessa, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un'agevolazione pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nella misura del 50 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto da parte del Ministero dello sviluppo economico e nella misura del restante 50 per cento attraverso un finanziamento a tasso agevolato, di durata pari a 20 anni.
  3. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 2 sono concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) o da società da essa controllata, a valere su un plafond di provvista costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Tali finanziamenti a tasso agevolato sono erogati ad un tasso di interesse annuo non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento. Tali finanziamenti sono assistiti, in misura pari al 100 per cento, dalla copertura del Fondo di garanzia per le PMI.
  4. Ai sensi del presente articolo per piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE; per professionisti si intendono quelli organizzati in ordini e collegi e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
  5. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere all'agevolazione in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2 lettera b) e paragrafo 3 lettera b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione europea n. 2020/C 91 I/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  6. I criteri, le procedure, le modalità di concessione, di calcolo e di erogazione del contributo di cui ai commi da 1 a 3, sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ident. 13.0103.