Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di confidi)
1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.»
2. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dei fidi», ovunque ricorrano, sono soppresse;
b) al primo comma, secondo periodo, le parole: «il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario», sono sostituite dalle seguenti: «l'accesso al credito esile altre forme di finanziamento, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge».