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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0166. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0166.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Indennizzo per le imprese di distribuzione delle forniture per il settore turistico-ricettivo e della ristorazione)
  1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese di distribuzione delle forniture per il comparto turistico-ricettivo e della ristorazione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è concesso, per ciascun mese del periodo d'imposta 2020 in cui presentano una riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi di almeno il 25 per cento rispetto al corrispondente mese del precedente periodo d'imposta, un indennizzo pari al 50 per cento della riduzione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive, cessioni di beni e prestazioni di servizi, registrate in ciascuno dei mesi di riferimento rispetto alle stesse relative ai corrispondenti mesi dell'anno precedente.
  2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 possono accedere al contributo in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità ed in base all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione europea n. 2020/C 911/01 del 20 marzo 2020 recante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. L'indennizzo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite le modalità di concessione e di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».