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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0163. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0163.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

  1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese.
  2. Al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: «emessi da piccole medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo».
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.
  4. Al fine di favorire l'accesso al credito sotto qualsiasi forma da parte delle imprese, la garanzia del Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore delle istituzioni finanziarie nazionale e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle suddette imprese.

ident. 13.0169.