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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0160. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0160.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica alla legge n. 160 del 2019 in materia di ampliamento della misura del credito d'imposta per ricerca e sviluppo riconosciuto alle attività di design e di ideazione estetica)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 198 dopo le parole: «a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono aggiunte le seguenti: «e per i quattro periodi d'imposta successivi»;
   b) comma 203 al primo periodo dopo le parole: «nel limite massimo di 3 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «o di 6 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti preventivi di compliance fiscale»;
   c) al comma 203 al terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 25 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro o di 4,5 milioni di euro nei casi di attivazione di strumenti preventivi di compliance fiscale, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi».

  2. In considerazione dell'emergenza economica in atto, al fine di consentire la possibilità di fruire del credito d'imposta di cui ai commi da 198 a 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificati dal comma 1 del presente articolo, già nelle liquidazioni di giugno 2020 i soggetti economici ivi individuati in presenza di attività di innovazione ritenute agevolabili accedono alle misure ivi previste anche in assenza dei decreti previsti dai commi 200 e 204, mediante autocertificazione della rigorosa e puntuale aderenza degli investimenti effettuati ai criteri e ai limiti indicati dalla norma.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.