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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.0138. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
13.0138.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Credito di imposta per le spese sostenute dalle imprese agricole)

  1. Allo scopo di sostenere la continuità dell'attività agricola nella fase legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese agricole è riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, un credito nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il ricorso a prestazioni, da parte di soggetti terzi abilitati, relative all'espletamento degli adempimenti periodici di tipo contabile, fiscale e previdenziale, nonché degli adempimenti relativi all'impiego di servizi tecnici di supporto alla gestione dell'attività agricola, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.