Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Moratoria dei debiti)
1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguente: «28 febbraio 2021».