Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per immobili a destinazione speciale)
1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti arte o professione, interessati dai provvedimenti restrittivi attuati per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di marzo e aprile 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali D/1 e D/8.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.».