Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai contratti di mutuo per l'acquisto di immobili ad uso commerciale.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.