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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.1. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
12.1.

  Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.
(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cosiddetto «Fondo Gasparrini»)

  1. L'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 54.
  1. Sino alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge n. 244 del 2007:
   a) l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 10 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Per lavoratori autonomi ai sensi del presente articolo si intendono i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020;
   b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e può presentare domanda anche il proprietario di un bene immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 500.000 euro.
  2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 è sostituito dal seguente:
  “478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dai comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 100 per cento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.
  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'articolo 26 del decreto-legge n. 9 del 2020.
  4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 132 del 2010.
  5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede sino alla fine della durata dell'emergenza a valere sull'articolo 127 e mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

  2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.