Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure a favore di lavoratori autonomi e titolari di impresa)
1. Ai lavoratori autonomi e commercianti titolari di impresa, autorizzati dalla normativa vigente a poter svolgere la loro attività imprenditoriale, qualora costretti a interrompere la medesima, in conseguenza di positività da COVID-19 diagnosticata al titolare, è riconosciuta in conseguenza della chiusura dell'attività, e comunque fino ad un massimo di tre mensilità, l'indennità mensile prevista dagli articoli 27 e seguenti di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.