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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.012. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
12.012.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito d'imposta per fabbricati strumentali e residenziali in locazione)

  1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

«Art. 65.
   1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività economiche o commerciali, arti o professioni è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, corrisposto in relazione ai mesi aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto.
   2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   3. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta cui al presente articolo ne danno comunicazione al proprietario dell'immobile.
   4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.
   5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito anche alle persone fisiche non imprenditori o esercenti arti e professionisti che occupano a titolo di abitazione principale o residenza un immobile in locazione a condizione che abbiano dichiarato ai fini IRPEF nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile complessivo inferiore a euro 15.000 e questo reddito si sia ridotto di almeno 1/3 nel periodo d'imposta 2020 per cause imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il credito d'imposta non si applica nel caso in cui la classificazione catastale dell'immobile in locazione rientri nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
   6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 26, nonché sino ad un limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “Reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».