Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. I crediti certificati alla data dell'8 aprile 2020 come certi, liquidi ed esigibili, in essere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sono comunicati da queste alla Cassa depositi e prestiti che provvede direttamente al loro pagamento nella misura del 50 per cento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.