Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga concessioni impianti sportivi).
1. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali sono prorogati di 13 anni, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».