Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le start-up innovative e gli spin-off universitari che siano impossibilitati a proseguire il loro progetto di impresa a causa degli effetti dell'emergenza COVID-19, possono avviare una procedura semplificata di liquidazione della società senza che sia imputabile in capo agli amministratori alcuna responsabilità giuridica e patrimoniale, fatte salve le condotte fraudolente disciplinate dalla legge vigente.