Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
4. Se lo stato di insolvenza è oggettivamente riconducibile alle conseguenze finanziarie o economiche della malattia «COVID- 19» dichiarata pandemica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020, l'imprenditore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.