Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono altresì le dilazioni, non inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento dei crediti commerciali concesse alle imprese debitrici da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1o settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi.