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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.05.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
9.05.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di aiuti all'ammasso per prodotti DOP e IGP)

  1. Al fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 e favorire la ripresa delle attività aziendali che hanno subito la drastica riduzione delle attività produttive ed in particolare per garantire il corretto funzionamento dei sistemi d'intervento pubblico e la trasparenza del mercato, sono riconosciuti specifici contributi a sostegno dell'ammasso privato di prodotti agroalimentari italiani, riconosciuti come DOP e IGP ai sensi del Reg. CE n. 1151 del 2012, per un totale di 40 milioni di euro per l'anno 2020 ed in deroga alle norme comunitarie vigenti.
  2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede a individuare, con apposito Decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 1 che disciplinano i prodotti ammessi all'aiuto, le condizioni e i requisiti minimi che le aziende devono presentare, i quantitativi ammessi, il periodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del contributo, determinato in funzione delle risorse.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Ispe di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.