All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sopprimere le parole nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore;
2) aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le imprese non soggette alla vigilanza di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che nella redazione dei bilanci adottano i principi contabili internazionali, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano con riferimento al mantenimento del requisito della continuità aziendale di cui allo IAS 1.
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e non ancora approvati e alle eventuali situazioni patrimoniali intermedie riferite a data non successiva al 31 dicembre 2020.